La legislazione Italiana sulle acque nasce praticamente con i due testi unici del 1933 : il R.D. n.215 ed il R.D. n.1755 nei quali le acque pubbliche venivano considerate mezzi per il raggiungimento di fini od interessi di cui però gli stessi utilizzatori ne definivano il progetto politico mentre la Pubblica Amministrazione si limitava ad istruire e valutare le domande d’uso.
Bisogna arrivare fino al 1976 per trovare la legge “Merli” n. 319 che si qualificava per un progetto generale di tutela delle acque dall’inquinamento.
In conseguenza a questa legge, nel 1989 veniva emanata la legge n. 183 sulla difesa del suolo che stabiliva anche le basi della riforma del sistema idrico inteso come gestione programmata delle risorse, individuando la necessità di un “Piano per le acque” per i grandi “bacini idrografici”.
Con la Legge n. 36 del 05.01.1994 (Legge Galli), il Parlamento ha completato sotto il profilo legislativo la riforma del sistema idrico attuando i principi per la pianificazione delle risorse idriche, stabiliti dalla Legge n.183/89 relativa alla difesa del suolo.
- Nell’art. 1 si afferma che l’acqua è un bene pubblico che va salvaguardato e gestito nell’ottica prioritaria “del consumo umano”, in maniera solidaristica e sostenibile.
Dichiarare la natura “pubblica” della risorsa acqua consente di lavorare per una forma di Stato che attui i principi di solidarietà economica e sociale per realizzare uno sviluppo sostenibile , per la salvaguardia selle aspettative delle generazioni future.
- Gli altri 33 art. della legge disciplinano:
- Il governo delle risorse idriche, indirizzandolo verso il contenimento del possibile impatto ambientale negativo e verso la riduzione degli sprechi.
- L’attività organizzativa del settore, definendo un nuovo assetto gestionale, gli ambiti territoriali ottimali (Per Cuneo ATO4) con un unico Gestore, istituendo il servizio idrico integrato ( captazione, fognature, depurazione, riciclaggio).
- Il riordino della politica tariffaria introducendo il concetto di assicurare l’equilibrio economico mediante la copertura totale dei costi con le tariffe, riconoscendo la natura “imprenditoriale” del servizio.
- La programmazione viene affidata alle Autorità di Bacino Idrografico come individuate dalla legge 183/89 (difesa del suolo).
- Il governo della risorsa è affidato alle Autorità d’Ambito istituite con leggi regionali (la n.13/97 per il Piemonte) e formate dai rappresentanti degli Enti Locali, con obbligo di adesione di tutti i comuni ricompresi nel territorio dell’ATO.
- La gestione del servizio idrico deve essere affidata ad imprese (pubbliche, private, miste, speciali) per superare il concetto della gestione in economia e frammentata ed arrivare alla gestione industriale, indicando un solo gestore per ambito.
Quindi la Legge, partendo da valide enunciazioni sulla “pubblicità” e sulla “gestione solidaristica e sostenibile”; passando attraverso la “riduzione degli sprechi” e la “razionalizzazione della programmazione e della gestione”, arriva a porre il germe delle successive “privatizzazioni” mediante la definizione di “risorsa economica”, di “equilibrio economico” tra costi e ricavi, di “obbligatorietà” dell’ adesione e di unicità del Gestore a livello di ATO.
Negli anni succesivi, nel pieno revival del “neoliberismo”, la Legge 127/97 (Bassanini), inerente le misure urgenti per lo snellimento della Pubblica Amministrazione, la legge n. 267/2000 sull’ ordinamento degli Enti Locali, le Leggi Regionali attuative (non certo ultima quella del Piemonte) e soprattutto la Legge 448/01 (Finanziaria 2002) con il suo art.35, arrivavano a stabilire in modo tassativo il passaggio alla gestione privata-industriale, mediante la trasformazione delle Municipalizzate prima in “Aziende Speciali” e poi in S.p.A. con soci privati, con l’obbligo, per l’affidamento, del ricorso alla “gara” di appalto a partecipazione aperta (possibilità di ingresso delle multinazionali).
Le difficoltà politiche di applicazione dell’art. 35 ne hanno determinata di fatto la sospensione a causa della mancata emanazione delle norme attuative.
Il ricorso di alcune regioni alla Corte Costituzionale, l’opposizione di molti comuni alla obbligatorietà di adesione, il nascere di un movimento di base contrario alla privatizzazione, hanno fatto si che nella “Legge Delega al Governo” in materia ambientale (approvata dal senato in data 14.05.03) venissero apportate sostanziali modifiche al predetto art.35, consentendo ai comuni l’affidamento “in House” (senza gara di appalto” a Società interamente pubbliche o addirittura, in particolari situazioni, il proseguimento della “gestione in economia”
Queste norme sono state stralciate e recepite nell’art. 14 del D.L. 269/03 ( prima stesura della Finanziaria 2004) approvata in data 30.09.2003 .
Ciò ha scatenato la reazione delle lobbies del neoliberismo che sponsorizzano le privatizzazioni e che hanno immediatamente presentato alcuni emendamenti tendenti ad eliminarne o contenerne i benefici.
Con l’approvazione del Disegno di Legge del governo n.2512-b avvenuta alla Camera il 17 Dicembre ed al Senato il 22 Dicembre alcuni di questi emendamenti sono stati recepiti, a garanzia soprattutto delle normative di settore preesistenti (elettricità e gas), dello status delle ex-municipalizzate già quotate in borsa nonché a limitazione della libertà di gestione dei soggetti pubblici.
Ciò nonostante, anche grazie alla campagna lanciata dal neonato MOVIMENTO PER L'ACQUA fu salvato l’art.14 con il quale era stata reintrodotta la possibilità di “gestione pubblica”, facendo definitivamente decadere l’obbligatorieta’ di trasformazione in S.p.A. con socio privato.
Un forte impulso ad agire in tal senso venne anche dalle conclusioni cui giunse quell'anno il “LIBRO VERDE” della U.E. che criticava e sconsigliava le forme di liberalizzazione spinta in tema di servizi essenziali e dai due provvedimenti votati dal Parlamento Europeo in data 11 Marzo 2004. Essi, primo esempio di collaborazione tra movimento ed istituzioni, grazie all'audizione di Riccardo Petrella, esclusero la gestione dell'acqua dalla liberalizzazione del mercato interno e definirono, per la prima volta in un documento ufficiale, l'acqua come “BENE COMUNE DELL'UMANITÀ”
Il successivo, progressivo ridursi dei trasferimenti dallo stato e le scelte politiche di molti sindaci delle più grandi città italiane, fece sì che negli anni a cavallo tra il 2004 ed il 2005 il sistema di affidamento “in house” subisse una distorsione che tendeva a portare maggiori introiti nelle casse di questi comuni. Le ex aziende Municipalizzate, ora quotate in borsa, divennero in breve delle grandi multiutility pubbliche (gestione di più servizi), con espansione al di fuori dei loro territori di origine ed anche all'estero. Questa tendenza più volte sanzionata dalla Corte di Giustizia Europea per violazione delle leggi sulla libera concorrenza ha costretto il governo italiano a diversi aggiustamenti legislativi nelle finanziarie del 2005 e 2006 senza però risolvere il contrasto. Durante il periodo di gestione ordinaria di fine mandato (marzo 2006), il ministro per l'ambiente del precedente governo di centro-destra (Matteoli) portò a termine l'iter della famosa Legge Delega in Materia Ambientale (D.Lgs.152/06). Qui, all'interno dei suoi 318 articoli, viene dedicata una intiera sezione alla regolamentazione del S.I.I. come si era evoluta negli anni e viene definitivamente mandata in pensione l'originaria Legge Galli. Con il nuovo governo di centro-sinistra non sono mai stati emanati i decreti attuativi, rendendola di fatto inapplicabile, in attesa di una sostanziosa revisione.
Dal 2005 crebbe però anche la sensibilità dei cittadini con la nascita del FORUM DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA che diede inizio al percorso di formazione di una LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DELL'ACQUA. Formalizzata sulla gazzetta ufficiale nel novembre 2006 ha raccolto 406.626 firme, è stata consegnata al Presidente della Camera il 10/07/2007 ed attualmente è in discussione presso la Commissione Ambiente.
Sempre l'azione del Forum, sapientemente collegata a quella degli “eletti per l'acqua” nel Parlamento e negli Enti Locali, è riuscita a fare approvare nel Decreto Collegato alla Finanziaria 2008 la “moratoria” che ha bloccato per tutto l'anno qualsiasi nuovo affidamento a società per azioni sia pubbliche che private. Contemporaneamente è anche riuscita a scongiurare l'inserimento in finanziaria del disegno di legge sulla liberalizzazione dei servizi pubblici noto sotto il nome “Lanzillotta”.
Nonostante questi importanti risultati solamente l'approvazione della Legge di Iniziativa Popolare potrà far valere appieno il concetto di “BENE COMUNE” e di “GESTIONE PUBBLICA” con il controllo democratico dal basso mediante la partecipazione attiva dei cittadini.
Cuneo, Gennaio 2008