(B.U. 29 gennaio 1997, suppl. al n. 4)
Art. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15
All. A., B.
1. La Regione Piemonte promuove, anche nell'ambito
del ruolo istituzionale svolto all'interno dell'Autorita' di bacino
del Fiume Po, una politica generale di governo delle risorse idriche
mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione,
secondo principi di solidarieta', di salvaguardia delle aspettative e
dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle
risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorita' di
soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione,
nonche' in conformita' alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane) ed alla legislazione regionale
attuativa.
2. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche) ed in funzione degli
obiettivi di cui al comma 1, la presente legge ha per oggetto:
a)
la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 8 della l. 36/1994, sulla base dei quali sono
riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad uso civile, nonche' di fognatura e
depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il
servizio idrico integrato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f)
della stessa legge;
b) la disciplina, ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive
modifiche ed integrazioni, delle forme e dei modi della cooperazione
tra gli Enti locali ricadenti negli ambiti territoriali di cui alla
lettera a), finalizzata alla organizzazione del servizio idrico
integrato in attuazione dell'articolo 9 della legge 36/1994;
c)
le forme di indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali
competenti in materia di risorse idriche.
3. Nell'ambito
dell'applicazione della presente legge la Regione promuove lo
sviluppo dell'occupazione, della formazione professionale, nonche'
delle conoscenze e dell'informazione nel settore dell'economia
ambientale e della tutela dell'ambiente con particolare riferimento
al risparmio idrico, agli aspetti idrogeologici, idropotabili e di
difesa dagli inquinamenti.
1.
In applicazione dei criteri indicati dall'articolo 8, comma 1 della
l. 36/1994, il territorio della Regione Piemonte e' suddiviso nei
seguenti sei ambiti territoriali ottimali:
a) ambito 1: Verbano,
Cusio, Ossola, Pianura Novarese;
b) ambito 2: Biellese,
Vercellese, Casalese;
c) ambito 3: Torinese;
d) ambito 4:
Cuneese;
e) ambito 5: Astigiano, Monferrato;
f) ambito 6:
Alessandrino.
2. I confini degli ambiti territoriali di cui al
comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati
rispettivamente nella planimetria e nell'elenco di cui agli allegati
A e B alla presente legge.
3. Gli ambiti individuati al comma 1
sono funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della
domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi
residenti ed alla identificazione a livello istituzionale dei comuni
e delle province tenuti alle forme ed ai modi di cooperazione di cui
all'articolo 3.
4. Gli ambiti 1 - Verbano, Cusio, Ossola, Pianura
Novarese, 3 - Torinese e 6 - Alessandrino, potranno estendersi a
scala interregionale, rispettivamente in Lombardia, in Valle d'Aosta
e in Liguria, previa stipulazione dei necessari accordi in tal senso
tra le Amministrazioni regionali interessate.
5. La modificazione
dei confini degli ambiti territoriali ottimali individuati al comma
1, che si rendesse necessaria per facilitare e migliorare la
cooperazione tra gli Enti locali di cui all'articolo 3, e' apportata
con apposita deliberazione del Consiglio regionale, anche su istanza
degli stessi Enti locali interessati.
1.
I Comuni non appartenenti a Comunita' montane, le Comunita' montane e
le Province di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in
forma associata le funzioni previste dalla l. 36/1994 in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato, cosi' come di seguito
identificate:
a) specificazione della domanda di servizio, intesa
quale individuazione della quantita' e della qualita' di acqua
distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello
qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli
utenti;
b) adozione del programma di attuazione delle
infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per
l'erogazione del servizio idrico integrato;
c) determinazione dei
livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei
proventi tariffari, definizione del piano finanziario relativo al
programma di cui alla lettera b), sulla base di uno strumento
conoscitivo costituito da un bilancio consolidato d'ambito;
d)
definizione del modello organizzativo e individuazione delle
modalita' di produzione del servizio idrico integrato;
e)
salvaguardia di organismi esistenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4
della l. 36/1994;
f) compimento degli atti di affidamento della
gestione del servizio, conseguenti alla individuazione delle
modalita' di cui alla lettera d);
g) controllo operativo, tecnico
e gestionale sull'erogazione del servizio anche mediante verifica
costante del programma di attuazione delle politiche di risparmio
idrico ai sensi dell'articolo 5 della l. 36/1994.
2.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli Enti locali di
ciascun ambito territoriale ottimale si attengono alle direttive ed
agli indirizzi regionali e della pianificazione di bacino in materia
di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e
di qualita' del servizio idrico integrato.
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo
3, gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano
le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato
attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a
Comunita' montane, dei Presidenti delle Comunita' montane e dei
Presidenti delle Province, di seguito denominata "Autorita'
d'ambito".
2. A tal fine i Comuni, ivi compresi quelli
appartenenti a Comunita' montane, le Comunita' montane e le Province
di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano apposita
convenzione, ai sensi dell'articolo 24 della l. 142/1990, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini
della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2
da parte di tutti gli Enti locali, la Provincia cui appartiene il
maggior numero degli abitanti residenti nel territorio dell'ambito
assume, d'intesa con le altre Province interessate, ogni iniziativa
necessaria allo scopo ed esercita le relative funzioni di
coordinamento, consultando gli Enti locali dell'ambito anche per aree
territoriali omogenee.
4. Decorso inutilmente il termine fissato
al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida,
provvede in sostituzione degli enti inadempienti.
5. La
convenzione di cui al comma 2 e le sue eventuali modificazioni sono
adottate sulla base dei criteri e degli indirizzi emanati dalla
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'Autorita' d'ambito ha sede presso la Provincia cui
appartiene il maggior numero degli abitanti residenti nel territorio
dell'ambito, che si dotera' di idonee strutture, ove non diversamente
stabilito nella convenzione.
1. L'Autorita' d'ambito esercita le funzioni
elencate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali
appartenenti all'ambito territoriale.
2. L'Autorita' d'ambito:
a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di
acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del
servizio;
b) definisce il modello organizzativo e individua le
forme di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli
istituti di cui all'articolo 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia
degli organismi esistenti;
c) determina le tariffe del servizio
idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.
3. Ove non stabilito nella convenzione di cui all'articolo 4,
comma 2, l'Autorita' d'ambito individua tra gli Enti locali
appartenenti alla stessa ovvero istituisce il soggetto cui demandare,
in nome e per conto della medesima:
a) la predisposizione degli
atti di cui al comma 2 nonche' le ricognizioni, le indagini ed ogni
altra attivita' a cio' finalizzata;
b) l'esecuzione delle proprie
deliberazioni ed in particolare del programma di attuazione delle
infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione
del servizio, nonche' la conclusione degli accordi di programma di
cui all'articolo 10;
c) il compimento degli atti necessari
all'affidamento della gestione del servizio, ivi compresa la stipula
della convenzione di cui all'articolo 11 della l. 36/1994;
d) il
controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del
servizio;
e) ogni altra attivita' attribuitagli dall'Autorita'
d'ambito.
4. Sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' le deliberazioni dell'Autorita' d'ambito di cui al comma
2, nonche' gli atti del soggetto dalla stessa individuato o istituito
a norma del comma 3 che il medesimo intenda sottoporre al controllo.
Sono sottoposti inoltre al controllo, quando, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo dell'Autorita' d'ambito, ne facciano
richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate i
membri dell'Autorita' d'ambito che raggiungano almeno un terzo delle
quote di rappresentativita':
a) gli atti relativi ad acquisti,
alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, nei limiti
delle illegittimita' denunciate;
b) gli atti del soggetto
individuato o istituito a norma del comma 3 ritenuti viziati di
incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali
dell'Autorita' d'ambito.
5. Non sono soggette a controllo
preventivo di legittimita' gli atti meramente esecutivi di altri
atti.
6. Il controllo di legittimita' e' esercitato dalla Sezione
dell'Organo regionale di controllo competente in relazione al Comune
nel cui territorio ha sede l'Autorita' d'ambito, secondo le modalita'
ed i tempi dell'esercizio del controllo disciplinati dalle norme di
cui alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il
funzionamento del Comitato regionale di controllo), in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge.
1. L'Autorita' d'ambito e' composta:
a) dai
Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunita' montane, secondo
forme di rappresentanza unitaria per gruppi di Comuni contigui
costituenti aree territoriali omogenee stabilite nella convenzione di
cui all'articolo 4, o loro delegati;
b) dai Presidenti delle
Comunita' montane o loro delegati;
c) dai Presidenti delle
Province o loro delegati.
2. L'Autorita' d'ambito delibera a
maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di
rappresentativita' fissate a norma del comma 3.
3. La convenzione
di cui all'articolo 4 fissa le quote di rappresentativita' riservando
ai Comuni non appartenenti a Comunita' montane e alle Comunita'
montane il 75 per cento dei voti, determinando tali quote in base
alla popolazione e al territorio degli stessi e tenendo conto della
necessita' di garantire che siano equamente rappresentate le diverse
esigenze del territorio. La convenzione determina altresi' le quote
di rappresentativita' delle Province nell'ambito del restante 25 per
cento, qualora nello stesso ambito territoriale ricadano territori di
piu' Province.
1. Le Autorita' d'ambito affidano la gestione del
servizio idrico integrato nelle forme previste dall'articolo 22,
comma 3, lettere b) ed e) della l. 142/1990, come integrato
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi
urgenti in materia di finanza pubblica), e dall'articolo 25, comma 1
della l. 142/1990.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
10, comma 3 della l. 36/1994 e dal comma 3 del presente articolo, le
Autorita' d'ambito possono affidare la gestione del servizio idrico
integrato ad una pluralita' di soggetti, nel rispetto dei criteri di
interesse generale dell'intero ambito, di qualita' del servizio
prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a
condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio
servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
3. Ai
sensi dell'articolo 9, comma 4 della l. 36/1994, possono essere
salvaguardati gli organismi di gestione esistenti ivi comprese le
aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) della l.
142/1990 che rispondano ai seguenti requisiti:
a) gestire il
servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata
per lo svolgimento delle attivita' prevalenti connesse al servizio
medesimo;
b) avere operato secondo principi di economia,
efficacia ed efficienza valutati secondo modalita' di analisi
determinate dalla Giunta regionale;
c) essere in grado di
rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della l. 36/1994.
4. Qualora
le Autorita' d'ambito si siano avvalse della facolta' di cui al comma
3, le stesse revocano le salvaguardie disposte a quei soggetti
gestori che entro i successivi cinque anni non provvedano alla
gestione sovracomunale unitaria del servizio idrico integrato di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f) della l. 36/1994.
5. Nei casi
disciplinati dai commi 2 e 3 le Autorita' d'ambito garantiscono la
gestione integrata dei servizi idrici individuando tra i gestori
dell'ambito il soggetto che svolge il compito di coordinamento del
servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di
integrazione delle attivita' tra la pluralita' dei soggetti gestori
finalizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, alla
loro successiva e graduale aggregazione.
6. La Giunta regionale
vigila sull'applicazione delle vigenti norme in materia di
"antitrust", svolge verifiche e adotta ogni iniziativa
utile a garantire i principi di pluralita' e libera concorrenza tra i
soggetti gestori al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di
monopolio od oligopolio nel settore.
1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il
metodo, le articolazioni e le modulazioni di cui agli articoli 13 e
14 della l. 36/1994, costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale
ottimale.
2. In applicazione del principio di solidarieta' di cui
all'articolo 1 della l. 36/1994, nell'ambito delle articolazioni per
fasce territoriali della tariffa di cui al comma 1 sono previste
specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce
altimetriche e di marginalita' socio-economica previste dalla
legislazione regionale in materia.
3. Qualora l'Autorita'
d'ambito si sia avvalsa della facolta' di cui all'articolo 7, commi 2
e 3, la medesima applica la tariffa di cui al comma 1 secondo il
principio della gradualita' e comunque entro dieci anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
4. L'Autorita' d'ambito destina
una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attivita'
di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.
I suddetti fondi sono assegnati alle Comunita' montane sulla base di
accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi
connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle
relative attivita' di sistemazione idrogeologica del territorio.
1. In attuazione dell'articolo 11 della l.
36/1994, i rapporti tra le Autorita' d'ambito ed i soggetti gestori
del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione.
2. Detta convenzione e' stipulata sulla base della convenzione
tipo e relativo disciplinare adottati dalla Giunta regionale entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, le
Autorita' d'ambito procedono agli adempimenti previsti dall'articolo
11, comma 3 della l. 36/1994, sulla base delle direttive e degli
indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente.
4. La convenzione disciplina inoltre le
modalita' di applicazione e riscossione della tariffa, determina il
corrispettivo da riconoscere al soggetto gestore per il servizio
prestato e definisce le modalita' di attribuzione e di individuazione
dei soggetti cui sono assegnati i proventi destinati agli
investimenti.
5. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni
relativi ai servizi idrici di proprieta' degli Enti locali o affidati
in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi, salvo
diverse disposizioni della predetta convenzione, sono affidati in
concessione al soggetto gestore, il quale ne assume i relativi oneri
nei termini previsti dalla convenzione medesima e dal relativo
disciplinare. La convenzione determina l'ammontare del canone di
concessione del servizio idrico integrato che i soggetti gestori sono
tenuti a corrispondere per l'affidamento delle predette
infrastrutture.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.
36/1994, le aziende speciali, gli Enti e i consorzi pubblici
esercenti i servizi anche in economia esistenti alla data di
costituzione dell'Autorita' d'ambito continuano a gestire i servizi
loro affidati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui
al comma 1 del presente articolo ovvero fino alla data stabilita
dalla convenzione stessa. Entro i successivi centoventi giorni gli
Enti locali partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento
degli organismi di gestione non salvaguardati ai sensi dell'articolo
7, fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei Comuni per
l'acquedotto del Monferrato, costituito con regio decreto-legge 28
agosto 1930, n. 1345, convertito con legge 6 gennaio 1931, n. 80,
fino all'eventuale scioglimento del Consorzio medesimo per effetto di
apposite disposizioni normative.
7. Le Autorita' d'ambito, previa
verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono con apposito
atto al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui
all'articolo 10, comma 3 della l. 36/1994.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata di due o piu' Autorita'
d'ambito, le stesse promuovono, d'intesa con la Regione, la
conclusione di appositi accordi di programma, anche su richiesta di
uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il
finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2. Con le
stesse modalita' sono regolati i rapporti relativi ai trasferimenti
di risorsa idrica tra ambiti territoriali ottimali.
3. Per quanto
non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di cui
all'articolo 27 della l. 142/1990, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge.
1. In raccordo alle disposizioni di cui
all'articolo 22 della l. 36/1994, presso la struttura regionale
competente per materia, e' istituito l'Osservatorio regionale dei
servizi idrici integrati, di seguito denominato "Osservatorio
regionale".
2. L'Osservatorio regionale, mediante la
costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i
sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel
settore, svolge su scala regionale le funzioni di raccolta,
elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi in
materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici
integrati e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di
organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei
servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi
erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per
l'ammodernamento degli impianti, l'estensione e lo sviluppo dei
servizi.
3. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
periodicamente all'Osservatorio regionale i dati e le informazioni di
cui al comma 2.
4. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio
regionale effettua, anche su richiesta della Conferenza regionale
delle risorse idriche di cui all'articolo 13, elaborazioni
finalizzate in particolare a:
a) definire indici per la
valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi idrici e
dell'economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b)
individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei
servizi;
c) definire parametri di valutazione delle tariffe
applicate;
d) individuare situazioni di criticita' e di
irregolarita' funzionale dei servizi;
e) promuovere la
sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f)
verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di
investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica
tariffaria e di risparmio idrico;
g) realizzare quadri
conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale
riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi
idrici integrati.
5. L'Osservatorio regionale garantisce il
proprio supporto agli enti ed organismi competenti in materia, ivi
compreso l'Osservatorio Nazionale dei servizi idrici di cui
all'articolo 22 della l. 36/1994, ed assicura l'accesso
generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, la Regione Piemonte approva con deliberazione del
Consiglio regionale il Piano-direttore regionale per
l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse
idriche finalizzato al risanamento, al risparmio, alla tutela, alla
riqualificazione e all'utilizzazione a scopo multiplo delle acque in
Piemonte.
2. Il Piano-direttore di cui al comma 1 assicura il
coordinamento con la pianificazione di bacino del fiume Po e
rappresenta le linee di indirizzo della Regione in materia di risorse
idriche e relative politiche di intervento.
1. Ai fini del coordinamento e della verifica
delle funzioni dei soggetti istituzionali competenti in materia di
risorse idriche, nonche' per la formulazione e l'espressione agli
stessi di proposte e pareri, e' istituita, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, la Conferenza regionale delle risorse
idriche.
2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al
comma 1:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da
lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;
b) i
Presidenti delle Province o gli Assessori delegati;
c) i
rappresentanti delle Autorita' d'ambito, limitatamente alla
trattazione della materia inerente il servizio idrico integrato;
d)
il Presidente della delegazione regionale dell'UNCEM (Unione
Nazionale Comuni, Comunita', Enti montani) o suo delegato,
limitatamente alla trattazione delle materie di interesse delle zone
montane.
3. La Conferenza regionale si riunisce almeno
semestralmente ovvero quando lo richieda un Presidente di Provincia
oppure un terzo dei suoi componenti. Essa adotta un proprio
regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge
funzioni di segreteria della Conferenza la struttura regionale
competente in materia.
4. La Conferenza regionale si avvale
dell'0sservatorio regionale di cui all'articolo 11 e di un proprio
Comitato tecnico, composto da:
a) il responsabile della struttura
regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile della struttura competente in materia di
ciascuna Provincia, o un suo delegato;
c) un tecnico, in
rappresentanza di ciascuna Autorita' d'ambito, limitatamente alla
materia inerente il servizio idrico integrato;
d) un tecnico in
rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCEM limitatamente
alla trattazione delle materie di interesse delle zone montane.
5.
In relazione agli argomenti trattati, i Presidenti della Conferenza
regionale e del Comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di
altri Enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia
ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.
1. In sede di predisposizione del bilancio
regionale o di sue variazioni si provvede alla costituzione del
"Fondo integrativo per il cofinanziamento delle infrastrutture
idriche e degli interventi per la valorizzazione ed il risparmio del
patrimonio idrico", la cui dotazione finanziaria viene
determinata con la legge di bilancio o sue variazioni.
2. A tal
fine verranno istituiti appositi capitoli il cui stanziamento sara'
determinato utilizzando:
a) il 50 per cento dell'ammontare dei
proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua
pubblica di cui all'articolo 18, comma 4 della l. 36/1994, da
istituirsi con apposita legge regionale entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) altre disponibilita'
del bilancio regionale e finanziamenti statali e comunitari.
3.
L'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e' effettuata con
apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale sentita la
Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13.
4. Il restante 50 per cento dei proventi dell'addizionale
regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui al comma
2, lettera a) e' destinata al finanziamento del Fondo regionale per
la montagna ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre
1995, n. 72, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo socio-economico
delle zone montane.
1. Per avviare l'organizzazione delle Autorita'
d'ambito di cui all'articolo 4 e' istituito, nel bilancio per l'anno
1997, apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi
per l'organizzazione delle Autorita' d'ambito", la cui dotazione
finanziaria viene determinata con la legge di bilancio o sue
variazioni.
2. L'entita' del contributo di cui al comma 1 da
assegnare a ciascun ambito e' definita con deliberazione della Giunta
regionale, sentite le Province.
Allegato A: Carta degli ambiti territoriali
ottimali (art. 2, comma 2)
OMISSIS
Allegato B: Ambiti territoriali ottimali (art. 2,
comma 2)
Ambito 1: Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese
Ambito 2: Biellese, Vercellese, Casalese
Ambito 3: Torinese
Ambito 4: Cuneese
Ambito 5: Astigiano, Monferrato
Ambito
6: Alessandrino.