Articoli tratti dalla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
1. L’articolo 113
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
«Art. 113.
- (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza industriale). – 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di
rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i
singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative
comunitarie.
2. Gli enti locali non
possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle
altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di
cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3.
Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei
servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata
da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso,
garantito l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati
all’erogazione dei relativi servizi.
4.
Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei
servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si
avvalgono:
a)
di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società
di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali,
anche associati, cui può essere affidata direttamente tale
attività;
b)
di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai sensi del comma 7.
5.
L’erogazione del servizio, da svolgere in regime di
concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con
conferimento della titolarità del servizio a società di
capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica.
6. Non
sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società
che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di
una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi
rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o
collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società
controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i
soggetti di cui al comma 4.
7. La
gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità
di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e
sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del
servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica
e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di
servizio.
8. Qualora sia
economicamente più vantaggioso, è consentito
l’affidamento contestuale con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In
questo caso, la durata dell’affidamento, unica per tutti i
servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla
base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del
periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di
affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali
di proprietà degli enti locali o delle società di cui
al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati
al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre
dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest’ultimo è dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non
ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di
gara.
10. È vietata ogni
forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico
servizio in ordine al regime tributario, nonchè alla
concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la
gestione del servizio.
11. I
rapporti degli enti locali con le società di erogazione del
servizio e con le società di gestione delle reti e degli
impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai
capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da
garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli
previsti.
12. L’ente locale
può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle
società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta
effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in
essere.
13. Gli enti locali, anche
in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società
di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile.
Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone
stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista,
o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali
possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma
4, la gestione delle reti, nonchè il compito di espletare le
gare di cui al comma 5.
14. Fermo
restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al
comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti
locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro
segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di
cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le
relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è
in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di
servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di
coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione».
2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall’evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.
3. Il periodo transitorio
di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni
sotto indicate, in misura non inferiore a:
a)
un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere
dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente
articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino
di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla società maggiore;
b)
due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), un’impresa affidataria, anche a seguito di una o più
fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno
all’intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale,
laddove previsto dalle norme vigenti;
c)
un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
la società affidataria sia partecipata almeno per il 40
per cento da soggetti privati;
d)
un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), la società affidataria sia partecipata
almeno per il 51 per cento dai privati.
4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.
5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell’affidamento del servizio alla società da essi partecipata.
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell’ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell’affidamento in corso sull’intero ambito.
7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell’articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all’articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell’articolo 115 del citato testo unico.
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell’articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l’esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l’intero ramo d’azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma l3 dell’articolo 113 del medesimo testo unico.
10. La facoltà di cui al comma 12 dell’articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonchè in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1º gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell’applicazione del comma 9 dell’articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell’articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.
12. Al testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 31, comma 8, le parole da: «aventi
rilevanza economica» fino a: «nello statuto»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo
113-bis»;
b)
all’articolo 42, comma 2, lettera e), le parole:
«assunzione diretta» sono sostituite dalla seguente:
«organizzazione»;
c)
all’articolo 112, il comma 2 è abrogato;
d)
all’articolo 115:
1)
al comma 1, le parole: «costituite ai sensi dell’articolo
113, lettera c),» sono soppresse e le parole: «per
azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di
capitali»;
2)
il comma 5 è abrogato;
3)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla
trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio
comunale l’assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla società hanno
diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale»;
e)
all’articolo 116, comma 1, dopo le parole: «per
l’esercizio di servizi pubblici» sono inserite le
seguenti: «di cui all’articolo 113-bis»;
f)
all’articolo 118:
1)
al comma 1, le parole: «società per azioni, costituite
ai sensi dell’articolo 113, lettera e),» sono
sostituite dalle seguenti: «società di capitali di cui
al comma 13 dell’articolo 113»;
2)
il comma 3 è abrogato;
g)
all’articolo 123, il comma 3 è abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.
14. Nell’esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
15. Dopo l’articolo
113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito
il seguente:
«Art. 113-bis. -
(Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale)
– 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli
settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale
sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a)
istituzioni;
b)
aziende speciali, anche consortili;
c)
società di capitali costituite o partecipate dagli enti
locali, regolate dal codice civile.
2.
È consentita la gestione in economia quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma
1.
3. Gli enti locali possono
procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del
tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o
partecipate.
4. Quando sussistano
ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi
di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a
procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite
dalle normative di settore.
5. I
rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di
cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio».
16. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l’esecuzione e l’attuazione del presente articolo, con l’individuazione dei servizi di cui all’articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«3.
Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al
31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31
luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall’articolo 2,
paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99,
e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della
superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º
settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che
abbiano presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 2,
paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE)
n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a)
da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l’impianto in
relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la
produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con
provvedimento della giunta regionale competente per territorio,
tenuto conto della realtà locale;
b)
da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l’impianto in
relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di
vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a
criteri fissati con provvedimento della giunta regionale».
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2002. Le disposizioni di cui all’articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.